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Corte di Appello L'Aquila - Ministero della Giustizia

Corte di Appello L'Aquila
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Centralino

0862/6321

Dirigente amministrativo

0862/632812

Segreteria Procuratore Generale

0862/632801

Segreteria amministrativa

0862/632522

Segreteria penale

0862/632823

Segreteria contabile

0862/632823

Ubicazione:

Palazzo di Giustizia, Via XX settembre 66

Attribuzioni

Nell’esercizio delle sue funzioni, il Procuratore Generale opera personalmente o per mezzo dei suoi Sostituti.

Fra le attribuzioni della Procura Generale vi è il potere di avocazione delle indagini preliminari, vedi articoli 409- 413 C.p.p. e art. 127 disp. Attuaz. al C.p.p..

Altre importanti funzioni sono quelle previste dall’art 110 Ordinamento Giudiziario:

  • applicazioni di magistrati;
  • dagli artt 52 e 54 e 54 bis c.p.p. che prevedono il potere di risolvere i contrasti di competenza e decidere sulle dichiarazioni di astensione dei Procuratori della Repubblica;
  • dall’art. 118 bis disp. att. c.p.p. in forza del quale è informato dei procedimenti riguardanti i reati indicati dal comma 2°, lettera a) dell’art. 407 c.p.p. pendenti nelle Procure del distretto;
  • dal generale potere di gravame in ordine alle sentenze dei giudici penali di 1° grado del distretto e con la partecipazione alle udienze penali della Corte d’Appello e della Corte d’Assise di Appello.
  • dal potere di chiedere misure cautelari personali e patrimoniali;
  • dal poter svolgere requisitorie nei procedimenti per risarcimento dei danni da ingiusta detenzione nel distretto e per revisione di sentenze definitive emesse in altro distretto per cui è competente ex art.11 c.p.p.;
  • dal poter richiedere alla Corte d’Appello del distretto competente di emettere sentenza di revisione di una condanna nei casi previsti dall’articolo 630 c.p.p.;
  • dal dare esecuzione delle sentenze penali della Corte d’Appello e Sorveglianza sulla tempestiva esecuzione di tutte le sentenze di condanna dei Tribunali e dei Giudici di pace, divenute esecutive; dalla partecipazione alle udienze del Tribunale di sorveglianza e proposizione di pareri e conclusioni scritte su tutte le istanze che vengono presentate dai condannati o dai loro difensori;
  • dall’istruzione delle domande di Grazia presentate alla Procura Generale e formulazione di pareri su quelle presentate al magistrato di sorveglianza;
  • dall’essere parte necessaria e quindi di intervenire in tutte le cause civili in grado di appello per le quali il PM avrebbe potuto iniziare l’azione civile.

Il Procuratore Generale, in ambito internazionale, ha la funzione di:

  • corrispondente nazionale di Eurojust, organo di cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell’Unione europea;
  • punto di contatto della Rete giudiziaria europea (European Judicial Network);
  • organo di cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’U.E., che fornisce informazioni di natura giuridica o pratica alle proprie autorità giudiziarie o a quelle degli altri Paesi membri

Sempre in funzione dei rapporti con le autorità straniere si innestano le attività relative:

  • alle estradizioni, sia attive che passive;
  • all’emissione del mandato di arresto europeo nei casi indicati dall’art. 28 della legge n. 69/2005;
  • ai pareri espressi, su richiesta della Corte d’Appello, quale organo del P.M. presso il giudice dell’esecuzione, sull’applicazione di una misura coercitiva nella procedura passiva di consegna di un imputato o condannato all’estero;
  • alle rogatorie; alle autorizzazioni agli organi di Polizia di uno Stato estero, che faccia parte dell’area Schengen, a proseguire una loro operazione sul nostro territorio nazionale; alla notifica degli atti all’estero e dall’estero;
  • alla richiesta di riconoscimento di sentenze straniere penali (Convenzione di Strasburgo) e l’intervento per il riconoscimento di sentenze straniere in materia di stato delle persone, minori, annullamento di matrimonio.

Il Procuratore Generale, quale autorità di rappresentanza dell’intero Ufficio requirente del distretto, risponde alle interrogazioni e interpellanze Parlamentari, alle richieste del CSM e di altri organi istituzionali. Inoltre:

  • è membro di diritto del Consiglio Giudiziario, organo elettivo e decentrato del C.S.M.;
  • dispone della Polizia Giudiziaria dell’intero Distretto ed esercita la prevista sorveglianza;
  • svolge, quale Funzionario Delegato, l’attività di gestione, in sede distrettuale, dei capitoli di spesa necessari per il funzionamento degli uffici requirenti;
  • è competente ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria (D.M. Int. e Giustizia del 28 ottobre 1993);
  • partecipa quale parte attiva per l’adozione di determinati provvedimenti alle riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica;
  • vigila sulla tenuta degli Albi professionali e sul regolare funzionamento del Pubblico Registro Automobilistico.

Contatti:

Centralino

0862/6321

Direttore Ammnistrativo

0862/632443

Segreteria Presidente

0862/632469

Cancelleria Centrale

0862/632446

Ubicazione:

Sede: Via Pile 7, 67100 - L'Aquila (AQ)

Note:

C.F.: 80003750660
Festività locale: 10 giugno (S. Massimo)
Orario di apertura al pubblico: lunedì – sabato 8.30 13.30

IPA spese di giustizia: N3XDVE

IPA spese di funzionamento: D030NQ

Sede: Via Pile 7, 67100 - L'Aquila (AQ)

Telefono:
0862/632446 (Cancelleria Centrale);
0862/632341 (Cancelleria Magistrato di Sorveglianza (lett. A-G));
0862/632427 (Cancelleria Magistrato di Sorveglianza (lett.H-Z))

Email: uffsorv.laquila@giustizia.it

PEC: uffsorv.laquila@giustiziacert.it

Note:

C.F. 80003750660

Festività locale: 10 giugno (San Massimo)

Orario di apertura al pubblico: lunedì-sabato 8.30 13.30

IPA spese di giustizia: N3XDVE

IPA spese di funzionamento: DO30


Sede: Via Lo Feudo 1, 65100 - Pescara

Telefono: 085/45321

Fax: 085/45327202

Email: uffsorv.pescara@giustizia.it


Telefono:

0862/48411

Ubicazione:

Via Acquasanta 1, 67100 - L'Aquila (AQ)

Il Tribunale per i Minorenni è un organo specializzato istituito in ogni sede, o sezione distaccata, di Corte d’Appello.
Ha trovato la sua prima organica disciplina con il r.d.l. del 20 luglio 1934 n. 1404. Successivi interventi normativi ne hanno definito l’attuale assetto (soprattutto la L. 27 dicembre 1956 n. 1441), e ne hanno ampliato la competenza, in particolare quella civile (ad esempio la L.19 maggio 1975 n. 151: “Riforma del diritto di famiglia”, la l. 4 maggio 1983 n. 184: “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”).

Il Tribunale per i Minorenni è composto, in sede collegiale, da due giudici di carriera (un Presidente ed un giudice, che costituiscono la c.d. parte “togata”), e da due giudici onorari (un uomo ed una donna), “esperti”, scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia. Il loro ruolo è essenziale e qualifica la specializzazione del Tribunale per i Minorenni : i giudici onorari, con il loro sapere specialistico, permettono al "giudice" di prendere corretta conoscenza, e quindi di disporre adeguati interventi (provvedimenti), soprattutto in situazioni connotate da fragilità o, addirittura, patologia; di cogliere gli aspetti problematici della crescita del minore (dall’infanzia all’adolescenza) in ragione della realtà socio-familiare giunta all’attenzione del Tribunale per i Minorenni.

I giudici onorari, pertanto, affiancano i giudici togati nelle loro funzioni, sia nell’attività istruttoria, sia nella composizione del collegio. Vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.


Una delle caratteristiche del Tribunale per i Minorenni è, pertanto, la sua particolare composizione nel momento decisionale: quattro giudici , sempre nelle procedure civili e nel dibattimento penale, mentre il collegio dell’udienza preliminare è composto da tre giudici:

  • un togato e due onorari.


Tale composizione comporta la positiva necessità di approfondita discussione in camera di consiglio in ordine alle questioni all’esame, quando non vi sia sin dall’inizio unanimità o maggioranza concorde nella decisione. È da notare che le norme che disciplinano le procedure minorili prevedono che tutti i provvedimenti del giudice minorile devono essere emessi dal collegio. Soltanto una norma (nell’ambito della procedura per la dichiarazione di adottabilità), prevede la possibilità per un giudice singolo (il Presidente od un giudice delegato), di emettere un provvedimento provvisorio in caso di “urgente necessità”, ma, è da notare, tale provvedimento deve essere comunque riesaminato (quindi confermato o modificato o revocato), entro 30 giorni dal Tribunale per i Minorenni in sede collegiale. Il legislatore, cioè, per le questioni attinenti i minori, vista la delicatezza delle realtà su cui si incide con i provvedimenti, vuole che ogni decisione sia ponderata in sede collegiale e che il giudice che ha svolto l’istruttoria abbia il contributo, in sede decisionale, di altro giudice togato, e di due componenti onorari.

Telefono:

0862/2093

Orario al pubblico:

Dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30

Ubicazione:

Via Acquasanta 1, 67100 - L'Aquila (AQ)


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