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Corte di Appello L'Aquila - Ministero della Giustizia

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Corte di Appello di L'Aquila

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La Corte d’Appello si trova a L’Aquila in via XX Settembre 66 all’interno del Palazzo di Giustizia, tornato nella sua storica sede in seguito ai lavori di ricostruzione ed ampliamento seguiti al devastante sisma che ha colpito il capoluogo abruzzese nell’aprile 2009. È organo giurisdizionale e, nel contempo, articolazione periferica del Ministero della Giustizia. La Corte d’Appello esercita la giurisdizione in un ambito territoriale denominato “Distretto”. Al suo interno operano, con competenza estesa all’intero distretto, il Tribunale di Sorveglianza ed il Tribunale per i Minorenni, che hanno sede a in separati edifici nella città di L’Aquila. Il distretto della Corte d'Appello di L’Aquila è formato dai circondari dei Tribunali ordinari di L’Aquila, Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, Sulmona, Teramo e Vasto. La Corte di Appello è Ufficio Giudiziario con funzioni sia in campo civile che penale ed è ripartita in Sezioni presiedute da un Presidente e composte da Magistrati che hanno il titolo di Consigliere. Giudica, infatti, in composizione collegiale. In ambito penale la Corte di Appello di L’Aquila è articolata in:

• una sezione ordinaria competente ad esprimersi in merito ad una serie di reati espressamente fissati da apposite tabelle approvate;

• una sezione di Corte di Assise di Appello, chiamata a pronunciarsi nei procedimenti riguardanti i reati più efferati e di maggiore gravità (terrorismo, stragi, omicidi volontari ecc.);

• una sezione specializzata per i procedimenti che riguardano minorenni. Presso il settore penale della Corte è, inoltre, operante l'ufficio della Camera di Consiglio, competente, quale Giudice dell’Esecuzione, a pronunciarsi in merito a tutte le richieste di incidenti di esecuzione (sollevati successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di appello), alle richieste di ricusazione dei Magistrati componenti il Collegio, alle Misure di Prevenzione personali e patrimoniali, alle richieste di risarcimento del danno per ingiusta detenzione.

Relativamente al settore civile, invece, opera suddivisa in tre Collegi, di cui due incaricati della trattazione delle controversie in materia contrattuale ed uno in materia extra-contrattuale. Vi è, infine, una apposita Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di volontaria giurisdizione, lavoro e di previdenza obbligatoria. Come organo collegiale giudicante la Corte funziona con il numero invariabile di tre componenti togati; fa eccezione le sezioni di Corte di Assise di Appello, per le quali il collegio è costituito da due magistrati togati affiancati da sei giudici popolari (cittadini comuni estratti a sorte tra quelli iscritti in appositi elenchi e che vengono chiamati ad adempiere ad un dovere civico contribuendo ad amministrare la giustizia) e la sezione specializzata per i minorenni, composta oltre che dai tre giudici togati anche da due componenti privati scelti tra i professionisti del settore socio- psicopedagogico. Nella qualità di organo giurisdizionale collegiale la Corte di Appello è competente a decidere sulle impugnazioni contro le sentenze, in materia civile e penale, pronunciate in primo grado dai Tribunali ordinari, dal Tribunale per i Minorenni del distretto e (per la sola materia penale) della Corte di Assise (Ufficio di primo grado). La Corte d'Appello è "giudice di merito", in quanto decide su tutti gli aspetti della causa, tanto sulle questioni di fatto quanto su quelle di diritto. Rappresenta l'organo di impugnazione previsto dalla legge cui richiedere la riforma totale o parziale di un provvedimento emesso dal giudice di primo grado; la Corte di Appello è, pertanto, chiamata a pronunciarsi sui ricorsi presentati avverso le sentenze emesse in primo grado, in materia civile e penale nonché in base alle leggi speciali, dai Tribunali ricompresi nel distretto. Eccezionalmente la Corte d'appello è giudice di prima istanza, nelle seguenti materie. In ambito civile:

• ricorsi in materia di equa riparazione ai sensi della legge Pinto

• opposizione alla stima nelle procedure di espropriazione per pubblica utilità

• delibazioni di sentenze straniere;

• impugnazioni di provvedimenti amministrativi concernenti la libertà del mercato e la concorrenza;

• impugnazioni per nullità di lodi arbitrali;

• decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale di cui ai regolamenti di Bruxelles.

In ambito penale:

• riconoscimento delle decisioni straniere in materia penale

• attuazione della convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate

• riparazione da errore giudiziario e da ingiusta detenzione.

La Corte di Appello ha competenza esclusiva in materia di cooperazione giudiziaria internazionale (rogatorie civili e penali), di estradizione e di mandato di arresto europeo. Le funzioni di Pubblico Ministero - che riguardano principalmente la materia penale - sono esercitate, presso la Corte di Appello, dalla Procura Generale e, presso ogni circondario di Tribunale, dalle Procure della Repubblica. E’ sede del Consiglio Giudiziario, organo collegiale e decentrato, di origine elettiva, deputato allo svolgimento di attività amministrative ed organizzative preordinate all’esercizio della funzione giurisdizionale. Espleta, inoltre, attività preparatorie e consultive, formulando pareri in merito alla progressione in carriera dei magistrati e alla valutazione di professionalità. Come articolazione ministeriale, la Corte di Appello rappresenta la massima autorità giudicante del distretto, avente compiti di coordinamento e gestione delle risorse finanziarie e strumentali. Ad essa competono la diffusione delle circolari ministeriali e delle istruzioni operative, le applicazioni del personale del distretto, la risoluzione e l’inoltro di quesiti, la relazione annuale sull’amministrazione della giustizia nel distretto. Nella qualità di centro contabile fanno capo alla Corte, nella persona del Presidente e del Dirigente amministrativo, nella qualità di funzionari delegati, le assegnazioni dei fondi sui capitoli di spesa amministrati dal Ministero e destinati a vario titolo al funzionamento degli uffici giudicanti del distretto e al pagamento delle spese di giustizia. Tra i compiti istituzionali assegnati alla Corte di Appello figurano le competenze in materia elettorale. In occasione delle varie consultazioni elettorali vengono costituiti presso la Corte gli uffici elettorali per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Consiglio regionale, dei Consigli provinciali. La Corte d’Appello è sede del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, costituito ai sensi dell'art.13 della Legge 10/12/1993 n. 515, con importanti funzioni di controllo dei rendiconti dei candidati alle elezioni. La Corte svolge le attività connesse all’espletamento dell’esame di abilitazione per l’esercizio della professione forense. Ha, inoltre, competenze in materia di formazione, di servizi relativi alla conservazione del patrimonio librario e al reperimento della documentazione giuridica (biblioteca), di controllo degli uffici del distretto. Presso la Corte di Appello è istituita, ai sensi D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133 art. 3, la Conferenza permanente, che delibera in ordine, ad esempio, alla manutenzione e all’acquisizione dei locali adibiti a sede di uffici giudiziari, alla sicurezza delle strutture etc. La Corte dirige e amministra il personale addetto all’Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti, con sede in altro edificio.

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